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Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Iva per Cassa ====== | + | ===== Iva per Cassa ===== |
- | E' in vigore il regime (facoltativo) dell'Iva per Cassa (cash accounting). Con questo regime l'Iva viene considerata a debito solo quando si incassa il corrispettivo (e non al momento dell'emissione della fattura) e l'Iva sugli acquisti è considerata a credito solo quando pagato il fornitore (e non alla registrazione della fattura di acquisto). | + | E' in vigore il regime (facoltativo) dell'Iva per Cassa (cash accounting). Con questo regime l'**Iva vendite viene considerata a debito solo quando si incassa il corrispettivo** (e non al momento dell'emissione della fattura) e l'Iva acquisti è considerata **a credito solo quando pagato il fornitore** (e non alla registrazione della fattura di acquisto). |
Possono usufruire di tale regime quei contribuenti che presentino le seguenti caratteristiche: | Possono usufruire di tale regime quei contribuenti che presentino le seguenti caratteristiche: | ||
- | * il cedente/prestatore, nel periodo d'imposta precedente, deve aver realizzato un volume d'affari non superiore a 200.000 euro (in caso di inizio dell'attività deve prevedere di non realizzare nell'anno più di 200.000 euro) | + | * il cedente/prestatore, nel periodo d'imposta precedente, deve aver realizzato un volume d'affari non superiore a 2.000.000 euro (in caso di inizio dell'attività deve prevedere di non realizzare nell'anno più di 2.000.000 euro) |
* il cedente/prestatore non deve avvalersi di regimi speciali IVA | * il cedente/prestatore non deve avvalersi di regimi speciali IVA | ||
* le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soggetti IVA, che non rientrino nell'applicazione del meccanismo del reverse charge | * le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soggetti IVA, che non rientrino nell'applicazione del meccanismo del reverse charge | ||
* il cessionario e/o committente non puo' essere un privato | * il cessionario e/o committente non puo' essere un privato | ||
- | * per poter usufruire del regime, il cedente/prestatore deve indicare in fattura un'apposita dicitura: "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7 D.L. n. 185/2008". In mancanza di tale annotazione l'IVA esposta in fattura va intesa ad esigibilità immediata. | + | * per poter usufruire del regime, il cedente/prestatore deve indicare in fattura un'apposita dicitura: "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 32-bis del Dl 83/2012". |
La data d'incasso della fattura, per il nuovo regime, rappresenta quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) in cui l'IVA diventa esigibile, per il cedente/prestatore, o detraibile, per il cessionario/committente. | La data d'incasso della fattura, per il nuovo regime, rappresenta quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) in cui l'IVA diventa esigibile, per il cedente/prestatore, o detraibile, per il cessionario/committente. | ||
- | Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile **dopo un anno dall'effettuazione dell’operazione**, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. | + | Il differimento ha una limitazione temporale massima in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile **dopo un anno dall'effettuazione dell’operazione**, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. |
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+ | [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+regime+Iva+per+cassa/NP+opzione+IvaCassa/|Pagina di documentazione dal sito dell'Agenzia delle Entrate]] | ||
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+ | [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/81e00f804e43246babcabfa162b3d650/Iva+per+cassa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=81e00f804e43246babcabfa162b3d650|Depliant (formato PDF) di presentazione del regime iva per cassa, Ag. Entrate]] | ||
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+ | ==== Pre requisiti ==== | ||
+ | Per utilizzare il regime di cassa occorre innanzitutto indicare nei parametri azienda (Contabilità -> Parametri Azienda -> Anno corrente -> mod -> Altri dati) l'opzione esercitata (mensile o trimestrale, Liquidazione Iva per Cassa) nel campo "Dichiarazione IVA periodica". | ||
+ | {{ivapercassa.gif}} | ||
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+ | ==== Procedure ==== | ||
+ | Le fatture di acquisto e quelle di vendita si registrano normalmente. Il programma le sospende in automatico e imposta il termine ultimo di legge per il recupero dell'Iva (un anno dalla data fattura). \\ | ||
+ | Nella stampa fatture verrà aggiunta la dicitura richiesta dalla normativa. | ||
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+ | Al momento dell'incasso o del pagamento: | ||
+ | * **se non gestiamo gli scadenziari**: occorre andare in Fatture (IVA in sospensione), nel menu Contabilità, e impostare manualmente la data di esigibilità (data di incasso/pagamento) della fattura. | ||
+ | * **se gestiamo gli scadenziari**: le procedure automatiche di registrazioni incassi e pagamenti inseriranno nelle relative fatture le date. | ||
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+ | ==== Note importanti ==== | ||
+ | * **La procedura non gestisce pagamenti/incassi parziali**. Nel senso che nel caso di pagamento 30/60/90 giorni il programma recupera tutta l'IVA alla prima rata (30 giorni). | ||
+ | * **L'annotazione automatica è solo alla registrazione di un nuovo incasso/pagamento**. Se ci siamo sbagliati e correggiamo la data di un incasso o di un pagamento poi dovremo andare a sistemare la data anche nella fattura (da Fatture (IVA in sospensione)). | ||
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