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**Introduzione** * [[A proposito di CgWeb]] * [[interna|Note sul manuale]] **Aree Versione Base** * [[Contabilità]] * [[Magazzino]] * [[Fatturazione]] * [[Varie]] * [[Utilità]] **Funzioni Generali** * [[Archivi]] * [[Procedure]] * [[Stampe]] **Tour introduttivo** * [[La procedura vendite]] * [[La procedura acquisti]] **Aree Speciali** * [[Elenco chiamate]] **Varie** * [[troubleshooting|Soluzione a problemi comuni]] * [[Conversione cg30/cgweb]] * [[cg30_cgweb|Differenze tra Cg30 e CgWeb]] * [[Iva per Cassa]] * [[Cambio aliquota iva|01.10.2013 iva dal 21 al 22%]] * [[Spesometro]] * [[http://www.cgweb.biz|Sito CgWeb]]

iva_per_cassa

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====== Iva per Cassa ====== E' in vigore il regime (facoltativo) dell'Iva per Cassa (cash accounting). Con questo regime l'Iva viene considerata a debito solo quando si incassa il corrispettivo (e non al momento dell'emissione della fattura) e l'Iva sugli acquisti è considerata a credito solo quando pagato il fornitore (e non alla registrazione della fattura di acquisto). Possono usufruire di tale regime quei contribuenti che presentino le seguenti caratteristiche: * il cedente/prestatore, nel periodo d'imposta precedente, deve aver realizzato un volume d'affari non superiore a 200.000 euro (in caso di inizio dell'attività deve prevedere di non realizzare nell'anno più di 200.000 euro) * il cedente/prestatore non deve avvalersi di regimi speciali IVA * le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soggetti IVA, che non rientrino nell'applicazione del meccanismo del reverse charge * il cessionario e/o committente non puo' essere un privato * per poter usufruire del regime, il cedente/prestatore deve indicare in fattura un'apposita dicitura: "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 7 D.L. n. 185/2008". In mancanza di tale annotazione l'IVA esposta in fattura va intesa ad esigibilità immediata. La data d'incasso della fattura, per il nuovo regime, rappresenta quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) in cui l'IVA diventa esigibile, per il cedente/prestatore, o detraibile, per il cessionario/committente. Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile **dopo un anno dall'effettuazione dell’operazione**, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

iva_per_cassa.1360004702.txt.gz · Ultima modifica: 2013/02/04 19:05 da guaitoli