Strumenti Utente

Strumenti Sito


Barra laterale

**Introduzione** * [[A proposito di CgWeb]] * [[interna|Note sul manuale]] **Aree Versione Base** * [[Contabilità]] * [[Magazzino]] * [[Fatturazione]] * [[Varie]] * [[Utilità]] **Funzioni Generali** * [[Archivi]] * [[Procedure]] * [[Stampe]] **Tour introduttivo** * [[La procedura vendite]] * [[La procedura acquisti]] **Aree Speciali** * [[Elenco chiamate]] **Varie** * [[troubleshooting|Soluzione a problemi comuni]] * [[Conversione cg30/cgweb]] * [[cg30_cgweb|Differenze tra Cg30 e CgWeb]] * [[Iva per Cassa]] * [[Cambio aliquota iva|01.10.2013 iva dal 21 al 22%]] * [[Spesometro]] * [[http://www.cgweb.biz|Sito CgWeb]]

iva_per_cassa

**Questa è una vecchia versione del documento!** ----

A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

====== Iva per Cassa ====== E' in vigore il regime (facoltativo) dell'Iva per Cassa (cash accounting). Con questo regime l'**Iva viene considerata a debito solo quando si incassa il corrispettivo** (e non al momento dell'emissione della fattura) e l'Iva sugli acquisti è considerata **a credito solo quando pagato il fornitore** (e non alla registrazione della fattura di acquisto). Possono usufruire di tale regime quei contribuenti che presentino le seguenti caratteristiche: * il cedente/prestatore, nel periodo d'imposta precedente, deve aver realizzato un volume d'affari non superiore a 2.000.000 euro (in caso di inizio dell'attività deve prevedere di non realizzare nell'anno più di 2.000.000 euro) * il cedente/prestatore non deve avvalersi di regimi speciali IVA * le cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soggetti IVA, che non rientrino nell'applicazione del meccanismo del reverse charge * il cessionario e/o committente non puo' essere un privato * per poter usufruire del regime, il cedente/prestatore deve indicare in fattura un'apposita dicitura: "Operazione con imposta ad esigibilità differita, ex art. 32-bis del Dl 83/2012". La data d'incasso della fattura, per il nuovo regime, rappresenta quindi il momento fondamentale per individuare il mese (o trimestre) in cui l'IVA diventa esigibile, per il cedente/prestatore, o detraibile, per il cessionario/committente. Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’IVA per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile **dopo un anno dall'effettuazione dell’operazione**, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Regimi+Opzionali/Opzione+regime+Iva+per+cassa/NP+opzione+IvaCassa/|Pagina di documentazione dal sito dell'Agenzia delle Entrate]] // [[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/81e00f804e43246babcabfa162b3d650/Iva+per+cassa.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=81e00f804e43246babcabfa162b3d650|Depliant (formato PDF) di presentazione del regime iva per cassa, Ag. Entrate]]

iva_per_cassa.1360005209.txt.gz · Ultima modifica: 2013/02/04 19:13 da guaitoli